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IL
BANDO
Di
solito, i testi di legge, regolamenti o altro, vengono fatti conoscere per dar
modo agli interessati di utilizzarli al meglio. Non è il caso del
"Bando", pubblicato sulla G.U. del 28 novembre us., che pubblichiamo
per dimostrare la continuità dell'azione di questo governo con il
"CAF" che generò la legge Mammì, imperniata per quanto riguarda l'emittenza
locale sul comma 17 dell'articolo 16 e su altre norme palesemente selettive.
La
malafede, e la volontà di favorire una parte dell'emittenza, quella più ricca
e meglio organizzata che fruisce già del "traino" pubblicitario è
evidente e giustifica quanto affermiamo nell'articolo di 1a pagina "Soldi,
Soldi, Soldi, Soldi, Soldi".
Il
percorso dell'articolo 1 è un capolavoro (si fa per dire, chi l'ha scritto è
poco più di un analfabeta) di ipocrisia perché a tutta una serie di requisiti,
per esempio quelli di avere una copertura non inferiore al 70% della popolazione
residente nel territorio delle regione irradiata, di essere stati ammessi alle
"Provvidenze" editoriali per il 1998 o non avere riportato
provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura, senza peraltro neppure definirne
l'epoca, si stabiliscono, con lo scopo di cogliere di sorpresa i meno
organizzati, appena 30 giorni per presentare domanda.
Proteste
sono venute dagli stessi "destinatari" delle provvidenze e dalle
emittenti di "taglia" immediatamente inferiore; voci comunque scomode,
che l'attuale sottosegretario alle comunicazioni vorrà tacitare inventandosi
qualche modifica, non per ragioni di giustizia, ma semplicemente per non avere
fastidi.
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
Bando
di concorso previsto dall'art.1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n.
378, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art.45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Viste
leggi e decreti vari.. (omessi), decreta:
Art.1
1.
La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle
emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art.1 del decreto
ministeriale 21 settembre 1999, n.378, concernente: "Regolamento per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.45
della legge 23 dicembre 1999, n.448", di seguito indicato come
"regolamento", deve essere inviata, in duplice copia, di cui
l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro 30
giorni dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del presente bando, al
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente per territorio. La
data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della
tempestività dell'invio.
2.
La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti previsti per l'attuazione dei benefici o, nei casi consentiti, da
apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.403 del 1998, deve contenere:
a)
l'indicazione dell'emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto
concessorio, del numero di codice fiscale e di partita IVA;
b)
gli elementi previsti dall'art.4 del regolamento che si intendono sottoporre a
valutazione;
c)
la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi contabili cui
essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;
d)
la dichiarazione di essere stata ammessa nell'anno 1998, con provvedimento
adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.680, alle provvidenza di cui all'art.7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n.323, convertito, con modificazioni dalle legge 27 ottobre 1993, n.422;
e)
la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art.2 del regolamento, con
il versamento dei contributi previdenziali, di non essere assoggettata a
procedura concorsuale fallimentare e di essere in regola con il pagamento del
canone di concessione;
f)
l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni previste da normative regionali o
delle provincie autonome di Trento e Bolzano di cui l'emittente abbia già
beneficiato;
g)
la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1999 e fino alla
data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti
sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art.31
della legge 6 agosto 1994, n.223;
h)
la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio
1996-1998.
3.
La domanda presenta dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non
televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione
contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art.
3 del regolamento.
4.
Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo
di cui all'art.45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi deve trasmettere al Ministero delle
comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non
oltre 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata
da ciascuna emittente.
5.
Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionale per
le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art.5 del regolamento, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a
predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro 30 giorni, al
Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo.
Il presente atto è pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma,
12 novembre 1999 Il Ministro Cardinale |