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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO
PER:
 

CO.N.N.A. Ass. COORDINAMENTO NAZIONALE NUOVE ANTENNE in persona del legale rapp.te pro tempore. Con sede in Roma, via Tor Marancia, n. 115. 

(Seguono nomi e i dati dei rappresentanti di cinque radio campione a supporto del Conna e una lista di oltre 200 imprese). 

Rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Falchi ed Alfredo Besi ed selettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in via Napoleone III n.75, giusta procura speciale a margine del presente ricorso. 

CONTRO: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del Presidente del Consiglio pro-tempore.
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, nella persona del ministro pro-tempore.
Domiciliati per la carica presso la Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n.12.
 

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA 

Della determinazione della Direzione Generale delle Comunicazioni data 1 luglio 2001 con la quale so dettavano le norme di attuazione del d.l. 23.01.01 n.5 convertito con l. 20.03.2001 n.66.
In data 20.03.01 era approvata la legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 5/01 _Disposizioni urgenti per il differimento dei termi9ni in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento degli impianti televisivi". Successivamente, in data 28.06.2001, la Direzione Generale delle Comunicazioni determinava il regolamento di esecuzione.
Detti provvedimenti si allegano al presente ricorso e si danno qui per trascritti.
 

PRELIMINARMENTE 

Si pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della determinazione opposta e dell'art. 2-bis del d.l. 5/01 (l. 66/01) in relazione agli artt. 1, 3, 4, 35, 41 della Costituzione della Repubblica. Per l'effetto si chiede che il Tribunale amministrativo , riconosciuta la fondatezza della eccezione, voglia, previa sospensiva del regolamento impugnato, rimettere la questione alla Corte Costituzionale per la decisione.
Gli articoli di cui si eccepisce la incostituzionalità, infatti, prevedono che la gestione delle emittenti radio locali sia riservata alle società sottraendola ai singoli lavoratori imprenditori e che dette società debbano assumere un minimo di due dipendenti in ciò contrastando con il dettato costituzionale. In particolare si eccepisce la lesione dei seguenti articoli della Carta Costituzionale: art. 1 perché si sottrae al singolo la possibilità di lavoro autonomo; art. 3 perché si crea disuguaglianza di diritti fra cittadini e fra persone fisiche e giuridiche; atr. 4 perché si limita la possibilità del singolo di espletare la propria attività lavorativa del settore delle radiocomuinicazioni e si limita la libertà di impresa; art. 35 perché si vieta il lavoro del cittadino quale piccolo imprenditore di emittente radiofonica privata; art. 41 perché si limita ed esclude la iniziativa economica privata.

NEL MERITO 

Si rileva che, in applicazione del regolamento emanato e della porzione di legge della quale si è eccepita la costituzionalità, migliaia di emittenti locali, gestite personalmente dal titolate della concessione, dovranno chiudere od essere cedute ad altri soggetti, Quanto alle società, legittimate alla condizione, queste dovranno assumere un minimo di due dipendenti, con un onere economico insostenibile, laddove si consideri che i guadagni medi delle piccole imprese del settore sono inferiori al costo annuo di un solo dipendente e che, comunque, tutte le radio si sono già da tempo organizzate con impianti computerizzati che prevedono la gestione con un solo operatore, impianti che diverrebbero inutilizzabili.
Il danno alle piccole radio si tramuta inoltre in danno alla comunità sia per la funzione disutilità culturale e sociale che queste rivestono, sia per la impossibilità, economica e di legge, per i piccoli imprenditori operanti su territorio limitato, di giovarsi di emittenti non locali per la loro pubblicità.
Si confida pertanto nell'accoglimento del ricorso e si presenta formale domanda di discussione.
 

DOMANDA DI INIBITORIA 

Il ricorso appare fondato anche ad un primo esame, questo, in unione al danno grave e irreparabile che riceverebbero i singoli gestori delle piccole radio locali, costretti entro settembre del corrente anno, a creare costose società delle quali poi non potrebbero poi far parte per divieto di legge, a svendere la loro attività, o a chiudere, indurrà il Tribunale Amministrativo a concedere la invocata sospensiva del provvedimento impugnato, previa fissazione di apposita udienza per la discussione. 

Avv. Gianluigi Falchi, avv. Alfredo Besi 

Si notifichi a:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del presidente pro-tempore e al MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI, nella persona del Ministro pro-tempore
TUTTI DOMICILIATO PRESSO LA AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA VIA DEI PORTOGHESI N° 12 


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Nuove Antenne - Periodico del CONNA