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TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO CO.N.N.A.
Ass. COORDINAMENTO NAZIONALE NUOVE ANTENNE in persona del legale rapp.te
pro tempore. Con sede in Roma, via Tor Marancia, n. 115. (Seguono
nomi e i dati dei rappresentanti di cinque radio campione a supporto del
Conna e una lista di oltre 200 imprese). Rappresentati
e difesi dagli avvocati Gianluigi Falchi ed Alfredo Besi ed
selettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in via Napoleone
III n.75, giusta procura speciale a margine del presente ricorso. CONTRO: PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, nella persona del Presidente del Consiglio
pro-tempore. PER
L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA Della
determinazione della Direzione Generale delle Comunicazioni data 1
luglio 2001 con la quale so dettavano le norme di attuazione del d.l.
23.01.01 n.5 convertito con l. 20.03.2001 n.66. PRELIMINARMENTE Si
pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
determinazione opposta e dell'art. 2-bis del d.l. 5/01 (l. 66/01) in
relazione agli artt. 1, 3, 4, 35, 41 della Costituzione della
Repubblica. Per l'effetto si chiede che il Tribunale amministrativo ,
riconosciuta la fondatezza della eccezione, voglia, previa sospensiva
del regolamento impugnato, rimettere la questione alla Corte
Costituzionale per la decisione. NEL
MERITO Si
rileva che, in applicazione del regolamento emanato e della porzione di
legge della quale si è eccepita la costituzionalità, migliaia di
emittenti locali, gestite personalmente dal titolate della concessione,
dovranno chiudere od essere cedute ad altri soggetti, Quanto alle società,
legittimate alla condizione, queste dovranno assumere un minimo di due
dipendenti, con un onere economico insostenibile, laddove si consideri
che i guadagni medi delle piccole imprese del settore sono inferiori al
costo annuo di un solo dipendente e che, comunque, tutte le radio si
sono già da tempo organizzate con impianti computerizzati che prevedono
la gestione con un solo operatore, impianti che diverrebbero
inutilizzabili. DOMANDA
DI INIBITORIA Il
ricorso appare fondato anche ad un primo esame, questo, in unione al
danno grave e irreparabile che riceverebbero i singoli gestori delle
piccole radio locali, costretti entro settembre del corrente anno, a
creare costose società delle quali poi non potrebbero poi far parte per
divieto di legge, a svendere la loro attività, o a chiudere, indurrà
il Tribunale Amministrativo a concedere la invocata sospensiva del
provvedimento impugnato, previa fissazione di apposita udienza per la
discussione. Avv.
Gianluigi Falchi, avv. Alfredo Besi Si
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